Lazio, da lunedì 14 zona bianca

Il Lazio, da lunedì 14 giugno, diventa zona bianca, anche per lo sport si "alleggeriscono" le misure, a tal proposito riportiamo le FAQ del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?

Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto e al chiuso, senza alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

In particolare:

l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 5; l’attività sportiva nelle piscine all’aperto e al chiuso, può essere svolta in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 6, ed assicurando, per le piscine al chiuso, adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;

attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all’allegato 7, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento previsto al punto 11 del citato allegato 7 deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento.