OGGETTO: Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti natatori

Il Dipartimento Sport ha pubblicato, in via definitiva, il DPCM 28 gennaio 2022, relativo a modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori. Pertanto decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 5 del decreto, con scadenza fissata al 18/03/2022.
Le associazioni in possesso dei requisiti citati all’Art. 3 del Decreto dovranno presentare le domande ad ASI Nazionale (segreteria@asinazionale.it) corredate dal file excel allegato, debitamente compilato, e la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato come specificato all’Art.3 comm.1 paragrafo b del Decreto.
Sarà cura di ASI nazionale trasferire al Dipartimento per lo Sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente nei 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione.                                          nota finale, requisiti
a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq;
b) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato, nonché il possesso e la validità del titolo di cui all’articolo 2, comma 1;
c) avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 50 unità.
2. Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, detenessero più piscine nel medesimo impianto o più impianti natatori anche polivalenti.