Affiliazione e tesseramento

NORME PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
 
Le società che intendono affiliarsi o riaffiliarsi all’ASI ed effettuare tesseramenti per l'anno 2023 devono rivolgersi alla sede del Comitato Regionale Lazio.
 
Tutte le società sportive che intendono affiliarsi per la prima volta all’Ente, devono consegnare alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio una copia della seguente documentazione:

  • Atto Costitutivo
  • Statuto (con estremi registrazione dell'Agenzia delle Entrate o Notaio per iscrizione registro CONI)
  • Codice Fiscale/Partita Iva della Società/Associazione
  • Codice Fiscale e Documento del Presidente, Vice Presidente e Segretario (Consigliere)
  • Visura camerale (solo in caso di SSD)

 
Inoltre affinché l’affiliazione sia completa è necessario compilare:

  • Il Modulo affiliazione
  • Il Modulo tesseramenti (indicando minimo 8 tesserati)

 
N.B. è necessario per tutte le società che abbiano cambiato sede legale e eletto o rinnovato gli organi societari consegnare alla Segreteria del Comitato Provinciale di Roma, copia del verbale di assemblee.

I tesseramenti valevoli per l'anno 2022 sono disponibili nell'apposito allegato.

N.B. Tutte le tessere hanno inclusa la copertura RCT, mentre le tessere sport hanno anche una copertura assicurativa sugli infortuni.
 
Nel caso si richieda il nulla osta per apertura spaccio, mensa, punto ristoro, etc.. è necessario emettere un minimo di 100 tessere (socio e/o sport).

MODULISTICA

AFFILIAZIONI (Modulo 1)

Le Società, Associazioni sportive o Circoli Ricreativi devono consegnare i moduli di affiliazione al Comitato Regionale Lazio unitamente al pagamento della quota di affiliazione. Una copia deve essere trattenuto dalla società come promemoria.

TESSERAMENTI CON COPERTURA ASSICURATIVA (Modulo 2)

Le società, associazioni sportive o circoli ricreativi che intendono tesserare i propri atleti, tecnici e dirigenti, possono effettuare il tesseramento attraverso il modulo in formato excel (formato .csv) da inviare alla mail info@asilazio.it unitamente al pagamento della quota di tesseramento.
 
DENUNCIA DI INFORTUNIO / RCT

I moduli dovranno essere ritirati presso la sede del Comitato Regionale Lazio o scaricati da questo sito.

La denuncia di un infortunio o RCT deve essere fatta entro cinque giorni dall’avvenimento dello stesso, gli infortuni saranno gestiti con la nuova procedura "sinistri online", basata sull'inserimento di tutti i dati richiesti cliccando sul link sottostante.

http://www.assieurconsulting.it/convenzione-asi/

Una copia deve essere trattenuta dall’infortunato, è consigliabile, inoltre, che una copia sia trattenuta dalla società di appartenenza dell’infortunato come promemoria.

NB: TUTTI I MODULI, LE POLIZZE E GLI ALLEGATI SONO IN FONDO A QUESTA PAGINA

Un mondo di opportunità, progetti, persone e passione 

L’affiliazione ad ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane consente di accedere a un mondo fatto di opportunità, progetti, esperienze e, soprattutto, persone uniche e tanta passione. Una passione che ASI tutela e alimentata ogni giorno, garantendo a migliaia di associazioni la possibilità di usufruire sia dei vantaggi previsti dalla legge sia di servizi e prodotti sviluppati autonomamente con i suoi partner, per sostenere al meglio la propria base associativa. Per tutte le novità e le agevolazioni in materia fiscale e tributaria, i professionisti di ASI Sport e Fisco (www.asisportfisco.it) sono sempre a disposizione delle associazioni e delle società affiliate. ASI si pone inoltre come facilitatore nella gestione di dinamiche complesse in ambito sportivo, come nello sviluppo a 360° di centri sportivi pubblici e privati. Senza dimenticare che l’affiliazione dà diritto gratuitamente alla tutela legale per il legale rappresentante.

Tutti i vantaggi dell’affiliazione ad ASI 
    •    Assicurazione infortuni invalidità permanente e morte

Con Decreto del 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 152 dell’1 luglio 2008, è stata data attuazione alla Legge del 27 dicembre 2002 n.  289 che, all’art. 51, ha introdotto l’obbligo assicurativo per il rischio degli infortuni dei tesserati a una federazione sportiva o a degli enti di promozione sportiva che praticano un’attività  sportiva amatoriale, e quindi dilettantistica, sia essa agonistica o puramente ludica. I soggetti tenuti a stipulare l’assicurazione sono le federazioni, gli enti o le associazioni che rilasciano la tessera: obbligo assicurativo che si intende assolto con il rilascio della tessera. Il Decreto prevede che coloro che godono della tutela assicurativa, ovvero i tesserati, siano tenuti al pagamento del premio e che l’assicurazione venga prestata per un capitale non inferiore a 80.000 euro sia per il caso di morte, sia per il caso di invalidità permanente. Per quest’ultima è ammessa una franchigia assoluta fino al 10%.

    •    Assicurazione di responsabilità civile
Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il Codice civile tratta negli art. 2043-2059. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Normalmente la responsabilità civile richiede il dolo o la colpa, a meno che non si versi nelle ipotesi di responsabilità oggettiva. Per quanto attiene alla violazione dell’obbligo, la responsabilità è contrattuale o extracontrattuale, a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o il generico precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Di responsabilità civile, in senso proprio, si parla con riferimento alla responsabilità extracontrattuale. Scopri tutti i prodotti assicurativi di ASI nell’area dedicata >>

    •    Iscrizione al Registro CONI tramite piattaforma dedicata per l’inserimento di eventi sportivi, formativi e didattici 
Tutte le agevolazioni fiscali previste per un’associazione sportiva dilettantistica sono applicate solo previa iscrizione al Registro stesso, come stabilito dall’art. 7 del Decreto legge del 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 186/04) e previo riconoscimento ai fini sportivi indicati dal CONI. Iscriversi è d’obbligo, sia per vedersi riconosciuto lo status di associazione o società sportiva, sia per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per lo sport non professionistico. L’iscrizione ha validità annuale e coincide con quella di affiliazione al proprio ente di promozione sportiva o federazione sportiva nazionale. Possono iscriversi le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa quella didattica, e che rispettano i requisiti richiesti dall’articolo 90 della Legge del 27 dicembre 2002 n. 289, ovvero le disposizioni per le attività sportive dilettantistiche della Finanziaria 2003. Le associazioni sportive dilettantistiche devono inoltre essere affiliate alla federazione sportiva nazionale / disciplina sportiva associata di riferimento oppure a un ente di promozione sportiva. È a questi enti, infatti, che è affidata la delega per il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni sportive dilettantistiche. Riconoscimento che, da provvisorio, diventa definitivo con l’iscrizione al Registro.

    •    Esenzione dalle tasse di concessione governativa
Sono esentati dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche. L’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa si applica ad alcuni atti amministrativi, in ossequio alla Legge 289 (detta “Legge finanziaria 2003″), art. 90 comma 7, del 17 dicembre 2002 ed include telefonia mobile, concessioni, autorizzazioni, istanze e permessi. Con tale norma si estende agli atti e ai provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche l’esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista dall’art. 13-bis del DPR del 26 ottobre 1972 n. 641.

    •    Esenzione dall’imposta di bollo
Non è genericamente prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, obbligatoria per tutti tranne specifiche esenzioni. Il bollo su ricevute di pagamento è sempre obbligatorio se l’importo riportato sulla ricevuta supera i 77,47 euro. Vi sono specifiche esenzioni a favore di onlus o enti, come ASI, ma non per le associazioni sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono infatti versare l’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti o copie, estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste. Tale imposta è di 1,81 euro (dal 26 giugno 2013 di 2 euro) solo su documenti aventi valore maggiore di euro 77,47. L’esenzione non si estende al pagamento dell’imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento dei contributi associativi (ad esempio per la partecipazione ai corsi e alle attività sociali), mentre è prevista per le quietanze emesse per la riscossione delle quote associative (come da tabella allegato B dell’art. 27 bis del DPR 642/72). L’interpretazione prevalente, fino ad oggi non contestata, è di considerare le quote di iscrizione all’associazione come quote associative.

    •    Esenzione fiscale (de-fiscalizzazione) per attività sportive e istituzionali svolte a favore dei tesserati (art. 148 del tuir comma 3 e circ. Min. finanze 124/e/98)
Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale (ASI), dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (ASI), nonché le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni prevalentemente agli associati.

    •    Esenzione fiscale per gli introiti del bar sociale (art. 148 del tuir comma 5 e circ. Min. finanze 124/e/98)
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e della Legge del 25 agosto 1991 n. 287 – ovvero nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno (ASI) – non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, a patto che tali attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
Condizione di applicabilità delle agevolazioni inerenti la c.d. defiscalizzazione dei corrispettivi specifici istituzionali e dei ricavi istituzionali del bar interno. Si rammenta che le agevolazioni sopra descritte spettano solo a condizione che l’associazione sportiva dilettantistica e la società sportiva dilettantistica inserisca nello statuto registrato le clausole indicate non solo dall’art. 90 l. 289/02 ma previste anche dall’art. 148 comma VIII TUIR e che vi si conformi concretamente ed effettivamente.

    •    Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni
L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni non è dovuta da parte dei circoli e delle associazioni sportive dilettantistiche per targhe e simili apposte per l’indicazione della sede sociale (art. 17, C. 1 lett h del D. lgs. 15/1 1/1993 n. 507) né per volantini e simili distribuiti a propria cura (art. 17, C. 1 lett h del D. lgs. 15/11/1993 n. 507). È invece dovuta nella misura del 50% se è presente pubblicità (ris. del Ministero delle finanze n. 3/3360 del 12/08/1997) per manifesti e simili, anche se l’affissione avviene a cura del circolo o dell’associazione sportiva (art. 16, C. 1- lett a) del D. lgs. 507/97).

    •    Detraibilità dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni e degli abbonamenti per i figli minori (5-18 anni) alle associazioni sportive dilettantistiche fino a 210 euro annui (comma 319 Legge 27/12/2006  n. 296)
In seguito alla Legge finanziaria 2007 è stato emanato il decreto che regola l’emissione delle ricevute finalizzata alla detrazione del 19% delle spese (con un massimale di 210 euro all’anno) per l’iscrizione e l’abbonamento alle attività sportive destinate ai minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad ASI e in regola con le normative vigenti possono emettere tali ricevute, così che i genitori dei ragazzi che praticano l’attività presso di esse possano scaricare tali somme dalla prossima dichiarazione dei redditi.

    •    Totale deducibilità per le aziende dei corrispettivi in denaro o in natura fino all’importo di 200.000 euro (spese di pubblicità) a favore delle associazioni
Le imprese che erogano fino a 200.000 euro annui a società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili possono considerare questi versamenti spese di pubblicità. Tale importo può essere dedotto interamente dal reddito imponibile delle spese.

    •    Erogazioni alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche
Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di
1.500 euro, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Il versamento deve essere effettuato tramite banca o posta, ovvero con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione destinataria.

    •    Altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali
In alternativa alla deducibilità illustrata, è possibile per le associazioni di cui sopra e per le associazioni di promozione sociale iscritte ai registri regionali usufruire di quanto previsto nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), artt. 15 e 100. Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali e simili), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette, possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni, avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore ai 60 anni, avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

    •    Priorità (ex Legge 289/2002, art. 90 commi 25 e 26) nell’affidamento in gestione degli impianti pubblici e delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici 
Comma 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
Comma 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche presenti nel medesimo comune nel quale ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

    •    Riduzione dell’imposta di consumo del gas metano
Le strutture associative (circoli, associazioni, onlus e simili) che non hanno scopo di lucro e svolgono la propria attività nel campo sportivo dilettantistico possono accedere alla riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano (D. lgs. 26/10/1995 n. 504) negli impianti sportivi e nelle loro pertinenze. Infatti, a seguito dell’emanazione di una circolare delle dogane del 2000 (cir. n. 64/D del 3 aprile 2000), è stato chiarito che l’applicazione dell’agevolazione prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche alle strutture di cui sopra.
    •    Possibilità per le associazioni e i circoli di somministrare alimenti e bevande ai soli soci in deroga ai piani comunali
    •    Esenzione dell’imposta sulle insegne  (art. 17 dl 15/11/1993 n. 507);
    •    Formazione tecnica e rilascio dei titoli

ASI organizza centina di corsi per dirigenti, tecnici, istruttori e ufficiali di gara in base al regolamento degli enti di promozione sportiva del CONI con titoli aderenti al sistema SNAQ e riconosciuti anche da diverse leggi regionali.
    •    Accordo quadro con la SIAE
L’accordo prevede sconti nei pagamenti dei compensi sui diritti musicali per le diffusioni nelle attività di palestra, gare, manifestazioni, feste e per le attività socioculturali; sconti fiscali del 30% circa sulle tariffe del metano; la possibilità di ottenere dagli enti locali contributi per le manifestazioni sportive.

    •    Partecipazione ad eventi
Il tesserato e le società possono partecipare a tutte le attività nazionali, regionali e provinciali indette da ASI, quali gare, campionati, eventi e manifestazioni.

    •    Convenzioni commerciali rivolte alle associazioni e ai tesserati
ASI come soggetto intermedio delle progettualità sportive
ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane promuove da sempre lo stato di salute e il benessere del Paese attraverso la pratica sportiva, l’attività fisica e l’adozione di corretti stili di vita, in tutte le fasce di età, all’interno di un contesto di rafforzamento della coesione sociale. Per farlo al meglio, si colloca come soggetto intermedio nella pubblicazione di bandi e avvisi promossi dalle istituzioni pubbliche e private, con specifico riferimento al finanziamento delle progettualità in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche e dei loro tesserati.
Tutte le opportunità di finanziamento nazionali, regionali ed europee 
In questa sezione sono riassunte tutte le opportunità di finanziamento nazionali, regionali ed europee, oltre alle progettualità direttamente promosse da ASI, accessibili attraverso schede sintetiche che ne evidenziano gli elementi essenziali e forniscono consigli pratici per la partecipazione e la corretta presentazione delle domande. È qui inoltre sempre possibile visualizzare gli esiti delle procedure chiuse e le varie informazioni di carattere pratico.
Per quanto riguarda le opportunità connesse al terzo settore, ASI ha attivato un servizio di scouting mirato grazie a cui sarà possibile avere un’ampia visione delle occasioni indette da pubblico e privato, a livello nazionale e periferico, legate al privato sociale. Tale servizio è dedicato esclusivamente alle associazioni affiliate.